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Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Articolo 2
(Condizioni generali)
1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti alle categorie riportate nell’Allegato B del Regolamento, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel Regolamento e nel decreto ministeriale del 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.
Articolo 3
(Condizioni di accesso all’offerta di riferimento)
1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell’autorizzazione, possono accedere all’Offerta di riferimento, ivi inclusa l’offerta dei circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per l’accesso da parte di abbonati dell’operatore con significativo potere di mercato.
2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione, richiedono i diritti d’uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico. Le modalità di attribuzione di detti diritti d’uso sono riportate al successivo articolo 4.
Articolo 4
(Accesso alle numerazioni per servizi Internet)
1. La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l’accesso alla rete Internet. E’ fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell’addebito all’utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.
2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano richiesta, i diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico.
3. La richiesta dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico può essere presentata dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione generale, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.
4. I diritti d’uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
5. L’operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d’uso di cui al presente articolo, è tenuto a:
6. L’operatore autorizzato richiedente i diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico è tenuto al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
7. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve contenere:
8. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:
9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente all’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.
10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa, in conformità con quanto previsto dal piano di numerazione vigente.
11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa vigente. L’offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta non può essere avviata prima della comunicazione della decisione in merito alla richiesta di diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.
12. I diritti d’uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti per il periodo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59, e hanno validità comunque non superiore alla durata dell’autorizzazione generale in base alla quale l’operatore stesso offre i propri servizi al pubblico.
13. L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi Internet comporta per l’operatore autorizzato il rispetto della normativa vigente in materia di numerazione e, in particolare, della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni, nonché l’obbligo di iscrizione nel "Registro degli Operatori di Comunicazione" (ROC) secondo le procedure vigenti.
Articolo 5
(Condizioni di offerta e regime di pubblicità)
1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet in qualità di titolare della numerazione per servizi Internet, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di qualità:
2. Agli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l’inserzione nelle home page Internet dei servizi.
3. La pubblicità delle offerte dei servizi basati su numerazioni per servizi Internet deve recare l’indicazione esplicita del prezzo praticato per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali quote a transazione.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per il periodo di cui all’articolo l, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59.
2. L’Autorità si riserva di rivedere le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell’evoluzione del piano di numerazione e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero delle comunicazioni, notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 26 giugno 2002