Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

  1. "Regolamento", il provvedimento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
  2. "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  3. "operatore autorizzato", gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad INTERNET (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000, e delle successive delibere;
  4. "autorizzazione generale", un’autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso;
  5. "operatore con significativo potere di mercato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;
  6. "Offerta di riferimento", offerta pubblicata dagli operatori con significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 comprendente la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni;
  7. "numerazioni per servizi Internet", numerazioni dedicate ad impieghi connessi ad Internet, quali i "servizi di accesso" ad Internet Service Provider, definite dall’articolo 21 della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Articolo 2
(Condizioni generali)

1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti alle categorie riportate nell’Allegato B del Regolamento, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.

2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel Regolamento e nel decreto ministeriale del 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.

Articolo 3
(Condizioni di accesso all’offerta di riferimento)

1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell’autorizzazione, possono accedere all’Offerta di riferimento, ivi inclusa l’offerta dei circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per l’accesso da parte di abbonati dell’operatore con significativo potere di mercato.

2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione, richiedono i diritti d’uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico. Le modalità di attribuzione di detti diritti d’uso sono riportate al successivo articolo 4.

Articolo 4
(Accesso alle numerazioni per servizi Internet)

1. La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l’accesso alla rete Internet. E’ fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell’addebito all’utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano richiesta, i diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico.

3. La richiesta dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico può essere presentata dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione generale, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.

4. I diritti d’uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

5. L’operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d’uso di cui al presente articolo, è tenuto a:

  1. negoziare l’interconnessione con gli organismi individuati nell’allegato B al Regolamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento;
  2. fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall’Autorità, in ordine agli accordi di interconnessione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Regolamento;
  3. l’uso efficiente ed effettivo della capacità di numerazione assegnata;
  4. versare i contributi annui per l'attribuzione di numerazione, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria, di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
  5. adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento;
  6. comunicare all’Autorità le caratteristiche tecniche relative all’offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell’organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;
  7. rispettare la normativa vigente in materia di portabilità del numero, ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L’operatore autorizzato richiedente i diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico è tenuto al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

7. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve contenere:

  1. dati relativi al soggetto richiedente: denominazione, identità giuridica e sede legale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;
  2. estremi della richiesta dell’autorizzazione generale;
  3. specifiche numerazioni richieste;
  4. designazione del servizio per il quale è utilizzata la numerazione richiesta, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura del servizio tra cui i distretti in cui sono attivate le numerazioni;
  5. reti ed impianti da impiegare nell’espletamento dell’attività;
  6. l’impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse;
  7. l’impegno a rispettare gli obblighi di cui al precedente comma 5.

8. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. eventuali integrazioni o aggiornamenti alla documentazione presentata in sede di domanda di autorizzazione generale;
  2. dichiarazione che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 4;
  3. ricevute dei versamenti di cui al precedente comma 6;
  4. carta dei servizi di cui al precedente comma 5, lettera e).

9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente all’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.

10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa, in conformità con quanto previsto dal piano di numerazione vigente.

11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa vigente. L’offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta non può essere avviata prima della comunicazione della decisione in merito alla richiesta di diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.

12. I diritti d’uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti per il periodo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59, e hanno validità comunque non superiore alla durata dell’autorizzazione generale in base alla quale l’operatore stesso offre i propri servizi al pubblico.

13. L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi Internet comporta per l’operatore autorizzato il rispetto della normativa vigente in materia di numerazione e, in particolare, della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni, nonché l’obbligo di iscrizione nel "Registro degli Operatori di Comunicazione" (ROC) secondo le procedure vigenti.

Articolo 5
(Condizioni di offerta e regime di pubblicità)

1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet in qualità di titolare della numerazione per servizi Internet, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di qualità:

  1. riferimento dell’operatore titolare della numerazione;
  2. condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;
  3. rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell’accesso (numero di utenti / numero di modem);
  4. banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell’ISP per ciascun modem;
  5. eventuali limitazioni o regole sull’uso del servizio;
  6. livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;
  7. disponibilità del servizio.

2. Agli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l’inserzione nelle home page Internet dei servizi.

3. La pubblicità delle offerte dei servizi basati su numerazioni per servizi Internet deve recare l’indicazione esplicita del prezzo praticato per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali quote a transazione.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per il periodo di cui all’articolo l, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

2. L’Autorità si riserva di rivedere le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell’evoluzione del piano di numerazione e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero delle comunicazioni, notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

 

Roma, 26 giugno 2002