Legislazione in materia di hacking
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Data
documento:
28 Gennaio 2003 |
Legislazione
I
reati previsti per punire gli hacker sono una moltitudine, di seguito vengono
elencati esclusivamente quelli previsti specificatamente per la materia, ma
ciò non significa che un hacker non possa essere punito per altri reati
non specificamente previsti.
Art. 420 - Attentato ad impianti di pubblica utilità
- Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti
di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto
a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema,
dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale
del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della reclusione
da tre a otto anni.
Art. 615 bis. - Interferenze illecite nella vita privata
- Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,
si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi
nei luoghi indicati nell'art. 614, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico,
le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo
articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa tuttavia si procede d'ufficio
e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio,
o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 615 ter. - Accesso abusivo ad un sistema telematico
od informatico - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,
ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento
dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici
o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della
persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615 quater. - Detenzione e diffusione abusiva
di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico
o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni
o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164
a 10.328 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto
comma dell'art. 617 quater.
Art. 615 quinquies. - Diffusione di programmi diretti
a danneggiare od interrompere un sistema informatico - Chiunque diffonde,
comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto,
avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o
telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,
è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro
10.328.
Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza - Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o
di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a
lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione
di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto
della corrispondenza, è punito se dal fatto deriva nocumento ed il fatto
medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a
tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza"
si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica
ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Art. 617 quater. - Intercettazione, impedimento, od
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico o interconnessioni tra più sistemi, ovvero le impedisce
o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica
a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in
tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo, sono punibili a querela della persona
offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque
anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o
da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,
ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617 quinquies. - Installazione di apparecchiature
atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal
quarto comma dell'art. 617 quater.
Art. 617 sexies. - Falsificazione, alterazione o soppressione
del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. - Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri
un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il
contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano
uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal
quarto comma dell'art. 617 quater.
Art. 618 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza
- Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 616, essendo venuto
abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta,
che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte,
è punito se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da euro 103 a 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 619 - Violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegarfi
o dei telefoni - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o
dei telefoni, il quale abusando di tale qualità commette alcuno dei fatti
previsti dalla prima parte dell'art. 616, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte il contenuto
della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro
30 a 516.
Art. 620 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza,
commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
- L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza
aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica,
lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una
persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è
interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
- Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto,
che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati,
non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega
a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a 516.
agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento
anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 bis. - Altre comunicazioni e conversazioni
- Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni
e conversazioni telegrafiche telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano
a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
Art. 640 ter. - Frode informatica - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni
o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a
1032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
309 a 1549 se incorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo
comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un altra circostanza aggravante.
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